Il presidente del tribunale, in tema di separazione e divorzio, nell'adozione dei provvedimenti urgenti nell'interesse della prole, non può omettere di provvedere sull'affidamento dei minori, in particolare sull'affidamento condiviso, rimettendo ogni decisione al riguardo al giudice istruttore, ma è tenuto ad esercitare i poteri ufficiosi che la legge gli conferisce, dovendo senz'altro statuire al riguardo.
Corte appello Napoli, 13 luglio 2007
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lunedì 26 maggio 2008
Affido condiviso e obblighi presidenziali
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