mercoledì 28 maggio 2008

Addebito e tolleranza di comportamenti violenti

Ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice non può assolvere quei comportamenti che nella soggettiva opinione dell'agente siano conformi alla propria personale etica o visione sociale o religiosa o ai propri costumi, se sono evidentemente difformi dallo standard dei valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio.

Allo stesso modo la tolleranza del coniuge, ancorché prolungata nel tempo, non può considerarsi una sorta di consenso dell'avente diritto, quindi di esimente oggettiva.

Cassazione civile , sez. I, 20 settembre 2007, n. 19450

Comportamenti nel corso del giudizio e addebito della separazione

I comportamenti tenuti nel corso del giudizio, dopo l’autorizzazione a vivere separati, possono essere presi in considerazione ai fini dell’addebito della separazione in quanto essi confermino, e ne costituiscano la prosecuzione ideale, precedenti atteggiamenti e comportamenti di demolizione dei vincoli di solidarietà matrimoniale.

Tribunale Messina, sez. I, 25 settembre 2007

martedì 27 maggio 2008

Quantificazione dell'assegno di mantenimento

In tema di separazione tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Cassazione civile , sez. I, 05 novembre 2007, n. 23051

Assegnazione della casa familiare

Il sacrificio della posizione del coniuge titolare dei diritti reali o personali sull’immobile adibito ad abitazione familiare, attraverso l’assegnazione della casa in sede di separazione all’altro partner, è ammesso solo a condizione che a quest’ultimo vengano affidati i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti.

Tale assegnazione non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell’assegno divorzile, oppure allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge economicamente più debole (nella specie la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell’assegnazione della casa familiare disposta in favore della moglie, a cui era stato affidato il figlio studente e maggiorenne, atteso che la stessa viveva stabilmente con il figlio in un’altra città, dove la donna aveva trovato un lavoro, formando un nuovo centro dei suoi interessi familiari).

Cassazione civile , sez. I, 14 dicembre 2007, n. 26476

lunedì 26 maggio 2008

Affido condiviso e obblighi presidenziali

Il presidente del tribunale, in tema di separazione e divorzio, nell'adozione dei provvedimenti urgenti nell'interesse della prole, non può omettere di provvedere sull'affidamento dei minori, in particolare sull'affidamento condiviso, rimettendo ogni decisione al riguardo al giudice istruttore, ma è tenuto ad esercitare i poteri ufficiosi che la legge gli conferisce, dovendo senz'altro statuire al riguardo.

Corte appello Napoli, 13 luglio 2007