Il sacrificio della posizione del coniuge titolare dei diritti reali o personali sull’immobile adibito ad abitazione familiare, attraverso l’assegnazione della casa in sede di separazione all’altro partner, è ammesso solo a condizione che a quest’ultimo vengano affidati i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti.
Tale assegnazione non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell’assegno divorzile, oppure allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge economicamente più debole (nella specie la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell’assegnazione della casa familiare disposta in favore della moglie, a cui era stato affidato il figlio studente e maggiorenne, atteso che la stessa viveva stabilmente con il figlio in un’altra città, dove la donna aveva trovato un lavoro, formando un nuovo centro dei suoi interessi familiari).
Cassazione civile , sez. I, 14 dicembre 2007, n. 26476
martedì 27 maggio 2008
Assegnazione della casa familiare
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