A differenza dell'affidamento congiunto previsto dalla legge sul divorzio ed applicato in modo non concorde e spesso non conducente dalla giurisprudenza, l'affidamento condiviso, introdotto dalla l. n. 54 del 2006, non comporta né una impossibile convivenza della prole con entrambi i genitori, né una sorta di affidamento alternato.
Esso tende alla maggiore responsabilizzazione di entrambi i genitori, impegnati così "ex lege" e "iussu iudicis" a concordare ed a porre in essere, con reciproca lealtà, una linea comune nell'allevamento e nella formazione psicofisica della prole, secondo una linea prospettica non di comunione, ma di compartecipazione alla migliore cura di essa, esercitando ognuno di essi la p.p. in modo disgiunto per quanto attiene all'ordinaria amministrazione nel periodo in cui la prole permane con un genitore.
L'affidamento condiviso non osta, peraltro, all'allocazione privilegiata, ma non necessariamente costante, nella casa di uno dei genitori, e può essere disposto anche quando tra questi ultimi sussista e persista una, anche marcata, conflittualità, nella ragionevole previsione prognostica che l'osservanza integrale dei propri doveri e delle prescrizioni del giudice valga a rasserenare ed equilibrare i rapporti tra i genitori ed a renderli idonei a svolgere in maniera feconda il proprio ruolo, insostituibile fino a prova del contrario (nella specie, mentre il padre aveva tenuto condotte non sempre ottimali, comportandosi spesso con impazienza, intemperanze verbali e cercando di avvicinare il figlio ignorando le indicazioni dei servizi sociali, ma mantenendo, tuttavia, comunque vigile consapevolezza del disagio familiare complessivo e mostrando di essere capace di fare autocritica, la madre aveva mostrato di non comprendere la gravità del disagio di un figlio che nega o rifiuta la figura paterna, di essere insofferente alle prescrizioni giudiziali dei servizi sociali, di ritenersi l'unico punto di riferimento del minore, e di essere talmente sicura della bontà della propria condotta e dei propri giudizi da giungere ad opporre ed attuare un costante, manifesto, concreto dissenso dalle prescrizioni impartitele, omettendone assai spesso l'osservanza.
Tribunale Messina, 05 aprile 2007
venerdì 30 maggio 2008
Affidamento condiviso
giovedì 29 maggio 2008
Assegno di mantenimento dei figli e convivenza degli stessi con altro partner
Il solo fatto dell'instaurazione di un rapporto di convivenza del figlio con altra persona determina la cessazione degli obblighi di assistenza e di mantenimento da parte dei genitori?
Oppure l'obbligo previsto dall'art. 147 c.c. viene meno soltanto allorché, con l'entrata del figlio nel mondo del lavoro o comunque con l'avvio di un autonomo regime di vita, si materializzi concretamente e non in astratto l'indipendenza economica del medesimo?
Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza 31 Marzo 2007, propende per la seconda ipotesi.
Si legge in motivazione:
Particolare è invece la posizione di C. C. La stessa ha mantenuto una relazione con un uomo, da cui ha avuto due gemelli.
Non risulta, però, che abbia mai lavorato; chè anzi è iscritta quale disoccupata presso il locale Centro per l'Impiego sin dal 15.4.1999, vale a dire dall'età di diciassette anni. Analogamente, non risulta affatto che il periodo di convivenza con il padre dei suoi figli abbia significato anche l'affrancamento dal mantenimento dei genitori; ed anzi l'intera vicenda, quale emerge dagli atti, fa senz'altro opinare il contrario: è la stessa ragazza a riferire che il suo momentaneo convivente era una persona "sbandata", e che il suo nuovo nucleo familiare aveva difficoltà anche durante la convivenza.
Resta allora da chiedersi se il solo fatto dell'instaurazione di un rapporto di convivenza con altra persona determini la cessazione degli obblighi di assistenza e di mantenimento da parte dei genitori (a prescindere ovviamente dal diverso diritto agli alimenti di cui agli artt. 433 segg. c.c.); o se invece l'obbligo previsto dall'art. 147 c.c. viene meno soltanto allorché, con l'entrata del figlio nel mondo del lavoro o comunque con l'avvio di un autonomo regime di vita, si materializzi concretamente e non in astratto l'indipendenza economica del medesimo.
Sembra al tribunale di dover senz'altro accogliere la seconda tesi.
Il dovere di solidarietà, su cui si fonda l'obbligo genitoriale del mantenimento della prole, permane fintanto che il figlio non raggiunga un'autonomia economica (anche se successivamente questa venga meno), o volontariamente non approfitti di idonee offerte di lavoro consone alle sue attitudini, ovvero fin quando il suo inserimento in un nuovo nucleo familiare non gli consenta di far fronte alle proprie esigenze senza il sostegno economico della sua famiglia di origine.
La sola convivenza con altra persona, che non determini anche il raggiungimento di un'indipendenza economica dall'originario nucleo familiare, non solleva, allora, i genitori dall'obbligo di cui all'art. 147 c.c., che invece permane inalterato.
Sembra questa l'interpretazione che meglio coniuga i doveri genitoriali ai principi di solidarietà, anche familiari, previsti dalla Costituzione.
L'opposta soluzione, d'altra parte, finirebbe anche con il determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra i genitori quando, come nel caso in esame, uno di essi continui a convivere con il figlio e ad assicurargli i mezzi di sussistenza.
A carico del C va allora posto un assegno di mantenimento della figlia Cinzia, pari ad euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat sul costo della vita.
Matrimonio e impotenza
Nell'ordinamento italiano l'incapacità di procreare non è prevista come causa di nullità del matrimonio.
Detta incapacità assume invece rilevanza solo quale errore di un coniuge sulle capacità procreative dell'altro a condizione che senza tale errore, non sarebbe stato prestato il consenso al matrimonio.
In questa vicenda, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che, in sede di delibazione di quella del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "impotentia generandi", avendo il giudice omesso di accertare la compatibilità di tale pronuncia con l'ordine pubblico italiano.
Cassazione civile , sez. I, 28 novembre 1987, n. 8851
mercoledì 28 maggio 2008
Addebito e tolleranza di comportamenti violenti
Ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice non può assolvere quei comportamenti che nella soggettiva opinione dell'agente siano conformi alla propria personale etica o visione sociale o religiosa o ai propri costumi, se sono evidentemente difformi dallo standard dei valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio.
Allo stesso modo la tolleranza del coniuge, ancorché prolungata nel tempo, non può considerarsi una sorta di consenso dell'avente diritto, quindi di esimente oggettiva.
Cassazione civile , sez. I, 20 settembre 2007, n. 19450
Comportamenti nel corso del giudizio e addebito della separazione
I comportamenti tenuti nel corso del giudizio, dopo l’autorizzazione a vivere separati, possono essere presi in considerazione ai fini dell’addebito della separazione in quanto essi confermino, e ne costituiscano la prosecuzione ideale, precedenti atteggiamenti e comportamenti di demolizione dei vincoli di solidarietà matrimoniale.
Tribunale Messina, sez. I, 25 settembre 2007