Nell'ordinamento italiano l'incapacità di procreare non è prevista come causa di nullità del matrimonio.
Detta incapacità assume invece rilevanza solo quale errore di un coniuge sulle capacità procreative dell'altro a condizione che senza tale errore, non sarebbe stato prestato il consenso al matrimonio.
In questa vicenda, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che, in sede di delibazione di quella del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "impotentia generandi", avendo il giudice omesso di accertare la compatibilità di tale pronuncia con l'ordine pubblico italiano.
Cassazione civile , sez. I, 28 novembre 1987, n. 8851
giovedì 29 maggio 2008
Matrimonio e impotenza
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incapacità procreare,
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