venerdì 30 maggio 2008

Affidamento condiviso

A differenza dell'affidamento congiunto previsto dalla legge sul divorzio ed applicato in modo non concorde e spesso non conducente dalla giurisprudenza, l'affidamento condiviso, introdotto dalla l. n. 54 del 2006, non comporta né una impossibile convivenza della prole con entrambi i genitori, né una sorta di affidamento alternato.

Esso tende alla maggiore responsabilizzazione di entrambi i genitori, impegnati così "ex lege" e "iussu iudicis" a concordare ed a porre in essere, con reciproca lealtà, una linea comune nell'allevamento e nella formazione psicofisica della prole, secondo una linea prospettica non di comunione, ma di compartecipazione alla migliore cura di essa, esercitando ognuno di essi la p.p. in modo disgiunto per quanto attiene all'ordinaria amministrazione nel periodo in cui la prole permane con un genitore.

L'affidamento condiviso non osta, peraltro, all'allocazione privilegiata, ma non necessariamente costante, nella casa di uno dei genitori, e può essere disposto anche quando tra questi ultimi sussista e persista una, anche marcata, conflittualità, nella ragionevole previsione prognostica che l'osservanza integrale dei propri doveri e delle prescrizioni del giudice valga a rasserenare ed equilibrare i rapporti tra i genitori ed a renderli idonei a svolgere in maniera feconda il proprio ruolo, insostituibile fino a prova del contrario (nella specie, mentre il padre aveva tenuto condotte non sempre ottimali, comportandosi spesso con impazienza, intemperanze verbali e cercando di avvicinare il figlio ignorando le indicazioni dei servizi sociali, ma mantenendo, tuttavia, comunque vigile consapevolezza del disagio familiare complessivo e mostrando di essere capace di fare autocritica, la madre aveva mostrato di non comprendere la gravità del disagio di un figlio che nega o rifiuta la figura paterna, di essere insofferente alle prescrizioni giudiziali dei servizi sociali, di ritenersi l'unico punto di riferimento del minore, e di essere talmente sicura della bontà della propria condotta e dei propri giudizi da giungere ad opporre ed attuare un costante, manifesto, concreto dissenso dalle prescrizioni impartitele, omettendone assai spesso l'osservanza.

Tribunale Messina, 05 aprile 2007

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