giovedì 29 maggio 2008

Assegno di mantenimento dei figli e convivenza degli stessi con altro partner

Il solo fatto dell'instaurazione di un rapporto di convivenza del figlio con altra persona determina la cessazione degli obblighi di assistenza e di mantenimento da parte dei genitori?

Oppure l'obbligo previsto dall'art. 147 c.c. viene meno soltanto allorché, con l'entrata del figlio nel mondo del lavoro o comunque con l'avvio di un autonomo regime di vita, si materializzi concretamente e non in astratto l'indipendenza economica del medesimo?

Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza 31 Marzo 2007, propende per la seconda ipotesi.

Si legge in motivazione:

Particolare è invece la posizione di C. C. La stessa ha mantenuto una relazione con un uomo, da cui ha avuto due gemelli.

Non risulta, però, che abbia mai lavorato; chè anzi è iscritta quale disoccupata presso il locale Centro per l'Impiego sin dal 15.4.1999, vale a dire dall'età di diciassette anni. Analogamente, non risulta affatto che il periodo di convivenza con il padre dei suoi figli abbia significato anche l'affrancamento dal mantenimento dei genitori; ed anzi l'intera vicenda, quale emerge dagli atti, fa senz'altro opinare il contrario: è la stessa ragazza a riferire che il suo momentaneo convivente era una persona "sbandata", e che il suo nuovo nucleo familiare aveva difficoltà anche durante la convivenza.

Resta allora da chiedersi se il solo fatto dell'instaurazione di un rapporto di convivenza con altra persona determini la cessazione degli obblighi di assistenza e di mantenimento da parte dei genitori (a prescindere ovviamente dal diverso diritto agli alimenti di cui agli artt. 433 segg. c.c.); o se invece l'obbligo previsto dall'art. 147 c.c. viene meno soltanto allorché, con l'entrata del figlio nel mondo del lavoro o comunque con l'avvio di un autonomo regime di vita, si materializzi concretamente e non in astratto l'indipendenza economica del medesimo.

Sembra al tribunale di dover senz'altro accogliere la seconda tesi.

Il dovere di solidarietà, su cui si fonda l'obbligo genitoriale del mantenimento della prole, permane fintanto che il figlio non raggiunga un'autonomia economica (anche se successivamente questa venga meno), o volontariamente non approfitti di idonee offerte di lavoro consone alle sue attitudini, ovvero fin quando il suo inserimento in un nuovo nucleo familiare non gli consenta di far fronte alle proprie esigenze senza il sostegno economico della sua famiglia di origine.

La sola convivenza con altra persona, che non determini anche il raggiungimento di un'indipendenza economica dall'originario nucleo familiare, non solleva, allora, i genitori dall'obbligo di cui all'art. 147 c.c., che invece permane inalterato.
Sembra questa l'interpretazione che meglio coniuga i doveri genitoriali ai principi di solidarietà, anche familiari, previsti dalla Costituzione.


L'opposta soluzione, d'altra parte, finirebbe anche con il determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra i genitori quando, come nel caso in esame, uno di essi continui a convivere con il figlio e ad assicurargli i mezzi di sussistenza.

A carico del C va allora posto un assegno di mantenimento della figlia Cinzia, pari ad euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat sul costo della vita.

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