venerdì 30 maggio 2008

Affidamento condiviso

A differenza dell'affidamento congiunto previsto dalla legge sul divorzio ed applicato in modo non concorde e spesso non conducente dalla giurisprudenza, l'affidamento condiviso, introdotto dalla l. n. 54 del 2006, non comporta né una impossibile convivenza della prole con entrambi i genitori, né una sorta di affidamento alternato.

Esso tende alla maggiore responsabilizzazione di entrambi i genitori, impegnati così "ex lege" e "iussu iudicis" a concordare ed a porre in essere, con reciproca lealtà, una linea comune nell'allevamento e nella formazione psicofisica della prole, secondo una linea prospettica non di comunione, ma di compartecipazione alla migliore cura di essa, esercitando ognuno di essi la p.p. in modo disgiunto per quanto attiene all'ordinaria amministrazione nel periodo in cui la prole permane con un genitore.

L'affidamento condiviso non osta, peraltro, all'allocazione privilegiata, ma non necessariamente costante, nella casa di uno dei genitori, e può essere disposto anche quando tra questi ultimi sussista e persista una, anche marcata, conflittualità, nella ragionevole previsione prognostica che l'osservanza integrale dei propri doveri e delle prescrizioni del giudice valga a rasserenare ed equilibrare i rapporti tra i genitori ed a renderli idonei a svolgere in maniera feconda il proprio ruolo, insostituibile fino a prova del contrario (nella specie, mentre il padre aveva tenuto condotte non sempre ottimali, comportandosi spesso con impazienza, intemperanze verbali e cercando di avvicinare il figlio ignorando le indicazioni dei servizi sociali, ma mantenendo, tuttavia, comunque vigile consapevolezza del disagio familiare complessivo e mostrando di essere capace di fare autocritica, la madre aveva mostrato di non comprendere la gravità del disagio di un figlio che nega o rifiuta la figura paterna, di essere insofferente alle prescrizioni giudiziali dei servizi sociali, di ritenersi l'unico punto di riferimento del minore, e di essere talmente sicura della bontà della propria condotta e dei propri giudizi da giungere ad opporre ed attuare un costante, manifesto, concreto dissenso dalle prescrizioni impartitele, omettendone assai spesso l'osservanza.

Tribunale Messina, 05 aprile 2007

giovedì 29 maggio 2008

Assegno di mantenimento dei figli e convivenza degli stessi con altro partner

Il solo fatto dell'instaurazione di un rapporto di convivenza del figlio con altra persona determina la cessazione degli obblighi di assistenza e di mantenimento da parte dei genitori?

Oppure l'obbligo previsto dall'art. 147 c.c. viene meno soltanto allorché, con l'entrata del figlio nel mondo del lavoro o comunque con l'avvio di un autonomo regime di vita, si materializzi concretamente e non in astratto l'indipendenza economica del medesimo?

Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza 31 Marzo 2007, propende per la seconda ipotesi.

Si legge in motivazione:

Particolare è invece la posizione di C. C. La stessa ha mantenuto una relazione con un uomo, da cui ha avuto due gemelli.

Non risulta, però, che abbia mai lavorato; chè anzi è iscritta quale disoccupata presso il locale Centro per l'Impiego sin dal 15.4.1999, vale a dire dall'età di diciassette anni. Analogamente, non risulta affatto che il periodo di convivenza con il padre dei suoi figli abbia significato anche l'affrancamento dal mantenimento dei genitori; ed anzi l'intera vicenda, quale emerge dagli atti, fa senz'altro opinare il contrario: è la stessa ragazza a riferire che il suo momentaneo convivente era una persona "sbandata", e che il suo nuovo nucleo familiare aveva difficoltà anche durante la convivenza.

Resta allora da chiedersi se il solo fatto dell'instaurazione di un rapporto di convivenza con altra persona determini la cessazione degli obblighi di assistenza e di mantenimento da parte dei genitori (a prescindere ovviamente dal diverso diritto agli alimenti di cui agli artt. 433 segg. c.c.); o se invece l'obbligo previsto dall'art. 147 c.c. viene meno soltanto allorché, con l'entrata del figlio nel mondo del lavoro o comunque con l'avvio di un autonomo regime di vita, si materializzi concretamente e non in astratto l'indipendenza economica del medesimo.

Sembra al tribunale di dover senz'altro accogliere la seconda tesi.

Il dovere di solidarietà, su cui si fonda l'obbligo genitoriale del mantenimento della prole, permane fintanto che il figlio non raggiunga un'autonomia economica (anche se successivamente questa venga meno), o volontariamente non approfitti di idonee offerte di lavoro consone alle sue attitudini, ovvero fin quando il suo inserimento in un nuovo nucleo familiare non gli consenta di far fronte alle proprie esigenze senza il sostegno economico della sua famiglia di origine.

La sola convivenza con altra persona, che non determini anche il raggiungimento di un'indipendenza economica dall'originario nucleo familiare, non solleva, allora, i genitori dall'obbligo di cui all'art. 147 c.c., che invece permane inalterato.
Sembra questa l'interpretazione che meglio coniuga i doveri genitoriali ai principi di solidarietà, anche familiari, previsti dalla Costituzione.


L'opposta soluzione, d'altra parte, finirebbe anche con il determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra i genitori quando, come nel caso in esame, uno di essi continui a convivere con il figlio e ad assicurargli i mezzi di sussistenza.

A carico del C va allora posto un assegno di mantenimento della figlia Cinzia, pari ad euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat sul costo della vita.

Matrimonio e impotenza

Nell'ordinamento italiano l'incapacità di procreare non è prevista come causa di nullità del matrimonio.

Detta incapacità assume invece rilevanza solo quale errore di un coniuge sulle capacità procreative dell'altro a condizione che senza tale errore, non sarebbe stato prestato il consenso al matrimonio.

In questa vicenda, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che, in sede di delibazione di quella del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "impotentia generandi", avendo il giudice omesso di accertare la compatibilità di tale pronuncia con l'ordine pubblico italiano.

Cassazione civile , sez. I, 28 novembre 1987, n. 8851

mercoledì 28 maggio 2008

Addebito e tolleranza di comportamenti violenti

Ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice non può assolvere quei comportamenti che nella soggettiva opinione dell'agente siano conformi alla propria personale etica o visione sociale o religiosa o ai propri costumi, se sono evidentemente difformi dallo standard dei valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio.

Allo stesso modo la tolleranza del coniuge, ancorché prolungata nel tempo, non può considerarsi una sorta di consenso dell'avente diritto, quindi di esimente oggettiva.

Cassazione civile , sez. I, 20 settembre 2007, n. 19450

Comportamenti nel corso del giudizio e addebito della separazione

I comportamenti tenuti nel corso del giudizio, dopo l’autorizzazione a vivere separati, possono essere presi in considerazione ai fini dell’addebito della separazione in quanto essi confermino, e ne costituiscano la prosecuzione ideale, precedenti atteggiamenti e comportamenti di demolizione dei vincoli di solidarietà matrimoniale.

Tribunale Messina, sez. I, 25 settembre 2007

martedì 27 maggio 2008

Quantificazione dell'assegno di mantenimento

In tema di separazione tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Cassazione civile , sez. I, 05 novembre 2007, n. 23051

Assegnazione della casa familiare

Il sacrificio della posizione del coniuge titolare dei diritti reali o personali sull’immobile adibito ad abitazione familiare, attraverso l’assegnazione della casa in sede di separazione all’altro partner, è ammesso solo a condizione che a quest’ultimo vengano affidati i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti.

Tale assegnazione non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva dell’assegno divorzile, oppure allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge economicamente più debole (nella specie la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell’assegnazione della casa familiare disposta in favore della moglie, a cui era stato affidato il figlio studente e maggiorenne, atteso che la stessa viveva stabilmente con il figlio in un’altra città, dove la donna aveva trovato un lavoro, formando un nuovo centro dei suoi interessi familiari).

Cassazione civile , sez. I, 14 dicembre 2007, n. 26476

lunedì 26 maggio 2008

Affido condiviso e obblighi presidenziali

Il presidente del tribunale, in tema di separazione e divorzio, nell'adozione dei provvedimenti urgenti nell'interesse della prole, non può omettere di provvedere sull'affidamento dei minori, in particolare sull'affidamento condiviso, rimettendo ogni decisione al riguardo al giudice istruttore, ma è tenuto ad esercitare i poteri ufficiosi che la legge gli conferisce, dovendo senz'altro statuire al riguardo.

Corte appello Napoli, 13 luglio 2007

Affido condiviso e conflittualità tra genitori

La situazione di conflittualità tra i coniugi non è di per sè sufficiente a disporre l'affidamento monogenitoriale, anziché condiviso, della prole minorenne.

Tribunale Modena, sez. I, 22 novembre 2007

Affido condiviso e relazioni extraconiugali

In tema di affidamento condiviso, si può escludere un genitore dall’affidamento soltanto per le sue carenze o per inidoneità e non per il semplice fatto che questi abbia una relazione con un altro partner.

Tribunale Matera, 24 novembre 2007, n. 1570

Separazione: interruzione effetti

Gli effetti della separazione non si interrompono nei confronti dei coniugi che per qualche mese riprendono a vivere sotto lo stesso tetto a livello "sperimentale" - per vedere come vanno le cose - senza che, entrambi, abbiano una forte convinzione di ripristinare la vita coniugale.

Soprattutto, tornare a vivere insieme, non ha alcun valore - ai fini di azzerare gli effetti della separazione, comprese le clausole economiche - se uno dei due continua a frequentare il proprio amante.

Cassazione civile , sez. I, 06 ottobre 2005, n. 19497

Separazione e infedeltà

L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile.

Fa eccezione il caso in cui si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Cassazione civile , sez. I, 07 dicembre 2007, n. 25618